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Attività regolamentate

L’attività economica è libera; tuttavia per l’esercizio di alcune attività, il nostro ordinamento prevede il possesso e il mantenimento di determinati requisiti, da dichiarare in fase di avvio e, ove richiesto, periodicamente, in occasione delle cosiddette revisioni dinamiche dei requisiti.

È disponibile in Banca Dati Ateco una panoramica completa di tutti i dettagli su quanto serve per avviare un’attività, per mantenere i requisiti per l'esercizio della stessa e sugli enti che le norme individuano come competenti alla verifica.

Camera di Commercio è responsabile del controllo sul possesso dei requisiti previsti dalle norme, per le seguenti attività economiche regolamentate:

L’avvio di tali attività è contestuale alla trasmissione al Registro Imprese, mediante pratica telematica, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA (articolo 19, legge 7 agosto 1990, n. 241).

Affinché sia considerata formalmente completa, ricevibile e produttiva di effetti giuridici, la SCIA deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata di tutta la documentazione necessaria (disponibile in "Modulistica Integrativa" di Supporto Specialistico), diversamente sarà considerata irricevibile e l’attività non potrà essere avviata (secondo quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 375 del 28/10/2016).

La verifica che la Camera di Commercio è tenuta a svolgere avviene mediante controllo a campione di quanto dichiarato nelle SCIA (ricevibili) ed ogni qual volta sussista un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate, sulla base di incoerenza palese e di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di fronte ad imprecisioni ed omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e, comunque, da non consentire agli uffici adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla loro attenzione.

È necessario, pertanto, verificare puntualmente, prima dell'invio della pratica telematica, non solo che tutta la documentazione sia correttamente compilata, ma anche l’effettivo possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell’attività, mediante consultazione del Supporto Specialistico e della Banca Dati Ateco, al fine di non incorrere in dichiarazioni false o mendaci, punite ai sensi del codice penale, e in eventuali provvedimenti, emessi d’ufficio dal Registro Imprese, di divieto di prosecuzione dell’attività, poiché illegittimamente avviata.

 

 

Info

Registro Imprese Contact Center
tel. 02 22177031
Ultimo aggiornamento mercoledì 05 luglio 2023
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