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Agenti e rappresentanti di commercio

18 settembre 2024: Inviata agli irregolari comunicazione di avvio del procedimento di inibizione all’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio. Maggiori informazioni alla pagina dedicata15 maggio 2024: Avviata la verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio.

 

CHI SONO

Gli agenti e rappresentanti di commercio (L. 03/05/85 n. 204sono soggetti incaricati stabilmente da una o più imprese di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona. L'agente di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti; in questo caso l'impresa mandante conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall'agente medesimo e gli obblighi di responsabilità inerenti a tale contratto faranno capo esclusivamente alla stessa preponente. 
Il rappresentante di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese di concludere contratti, in tale caso l'impresa dà mandato al rappresentante di concludere egli stesso il contratto con il cliente e le responsabilità e gli obblighi inerenti alle condizioni contrattuali saranno esclusivamente del rappresentante.

 

REQUISITI PER L'ESERCIZIO ATTIVITÀ

I requisiti di idoneità - morali, di onorabilità e professionali (esperienza oppure titoli di studio oppure superamento esame al termine di apposito corso abilitante) - previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio, devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti dell'impresa societaria (ovvero tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari, per società in accomandita semplice e tutti i soci accomandatari per le società in accomandita per azioni, tutti i legali rappresentanti per le società di capitali), dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività di agente o rappresentante per conto dell'impresa.

 

INCOMPATIBILITÀ

L'esercizio dell'attività di agenzia o di rappresentanza svolta in forma di impresa è incompatibile: 

  • con le attività svolte in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati e pubblici (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto); 
  • con l'esercizio dell'attività per le quali era prevista l'iscrizione nei ruoli dei mediatori ovvero con l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione. 

 

COME AVVIARE L'ATTIVITÀ

Una volta in possesso dei requisiti e verificata l'assenza di incompatibilità, l'avvio dell'attività deve essere comunicato al Registro Imprese, mediante pratica telematica, con invio di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al Registro Imprese, nella quale dovranno essere dichiarati i requisiti, seguendo le indicazioni fornite in Supporto Specialistico.

Alla pratica telematica - oltre al principale modulo SCIA Agenti/Rappresentanti ARC C34, al Modulo Requisiti ARC Allegato A (per i requisiti posseduti dal titolare o legale rappresentante) ed all'eventuale Modulo Requisiti ARC Allegato B Intercalare Requisiti (per i requisiti dei soggetti altri, preposti all'attività), tutti generati mediante compilazione degli appositi campi all'interno della piattaforma Starweb/DIRE - andrà allegata in formato pdf/A, la seguente documentazione, disponibile su "Modulistica Integrativa" in Supporto Specialistico:

  • Modulo Antimafia Ausiliari/Ldichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell’antimafia e relativa alle persone fisiche con incarichi; dovrà essere compilato dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, al fine di dichiarare che nei suoi confronti non siano stati emessi provvedimenti di cui all'art. 67 Dlgs 159/2011; in questo modello il titolare o legale rappresentante dovrà dichiarare anche i dati dei soggetti che ricoprono incarichi (art. 85 Dlgs 159/2011), come precisato in Supporto Specialistico; ciascuno di essi dovrà presentare il modello di autocertificazione “Intercalare Antimafia Ausiliari/L”.
  • Intercalare Antimafia/Ldichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell’antimafia; dovrà essere compilato da ciascuno dei soggetti indicati dal titolare o legale rappresentante nel modello indicato al punto precedente al fine di dichiarare l'assenza di provvedimenti di cui all'art. 67 Dlgs 159/2011.
  • Intercalare Antimafia/PGdichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (relativa al requisito morale dell’antimafia da parte di persona giuridica); dovrà essere compilato dal legale rappresentante dell'impresa che si trovasse ad essere socia unica, o socia di maggioranza o titolare di altro incarico, nell'impresa o società che avvia l'attività di agenzia/rappresentanza.
Caso particolare: Unità Locale in provincia di Varese - Sede legale in altra provincia

Le imprese che abbiano sede legale in altra provincia, ove non svolgano già l'attività di cui alla L. 03/05/85 n. 204 e che vogliano avviare in provincia di Varese l'attività di Agenti e Rappresentanti di Commercio, devono presentare alla Camera di Commercio competente per sede legale la segnalazione dell'avvio dell'attività con comunicazione dei requisiti dei legali rappresentanti e quindi dell'impresa nel suo complesso ed un'altra pratica telematica alla Camera di Commercio di Varese, competente per l'unità locale, per comunicare le abilitazioni specifiche della localizzazione ed i requisiti dei rispettivi preposti.

Si invitano gli interessati ad apporre una nota, in ciascuna delle due pratiche telematiche, che dia conto della presentazione dell’altro adempimento pubblicitario, in modo che le due Camere di Commercio coinvolte siano entrambe consapevoli dell’esistenza del procedimento correlato. Maggiori dettagli alla pagina dedicata in Supporto Specialistico.

 

VERIFICA REQUISITI - REVISIONE quinquennale

Per le imprese, ogni cinque anni viene avviato il procedimento di verifica dinamica (cosiddetta revisione quinquennale), al fine di accertare il mantenimento del possesso dei requisiti per l'attività di agente o rappresentante di commercio.

L'elenco dei destinatari e i dettagli operativi sono disponibili nella pagina dedicata.


DOCUMENTAZIONE

Guida agli adempimenti: Supporto Specialistico

Guida alle attività: Banca Dati Ateco

Normativa europea: Dir. 12/12/06 n. 2006/123/CE e sua attuazione D.lgs. 26/3/10, n. 59 

Chiarimenti applicativi sul D.lgs. 26/3/10 n. 59: Circolare MISE n. 3635/C del 6/5/10

Iscrizione agenti/rappresentanti di commercio al Registro Imprese/Rea: D.M. del 26 ottobre 2011

Caso Particolare: Persone fisiche che cessano di svolgere l'attività di agenzia/rappresentanza di commercio ma vogliono conservare il proprio requisito professionale nel tempo

 

 

Info

Registro Imprese Contact Center
tel. 02 22177031
Ultimo aggiornamento giovedì 19 settembre 2024
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