Installazione impianti
Attenzione alle novità in materia di Installazione Impianti: riformulata la Lettera B del D.M. 37/2008 e rivisti i requisiti cosiddetti professionali puri. Imprese e loro intermediari sono invitati a leggere con attenzione quanto indicato in questa pagina e a usare, per la comunicazione di avvio attività e di variazione dei responsabili tecnici, la nuova modulistica (aggiornata con le ultime novità) disponibile su Modulistica Integrativa in Supporto Specialistico.
COS'È
L’attività di impiantistica riguarda la realizzazione degli impianti per edifici civili ed industriali, soggetti all´applicazione del D.M. 37/2008; rientrano tutte le imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di:
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impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; (Lettera A);
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impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti a fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti; (Lettera B, così riformulata, dal 28/12/2022, con Decreto Ministeriale n.192);
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impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; (Lettera C);
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impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; (Lettera D);
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impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; (Lettera E);
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impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; (Lettera F);
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impianti di protezione antincendio. (Lettera G).
La disciplina si applica agli impianti posti in servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Per avviare e svolgere legittimamente l’attività d’impresa, è previsto, in capo al responsabile tecnico, il possesso di requisiti morali e tecnico professionali, come anche precisato in tabella D del Supporto Specialistico.
Novità: criteri di abilitazione dal 2 gennaio 2023
Il MISE, con parere 21/02/2022 , fornisce una rivisitata interpretazione dell’art. 4 del DM 37/2008 in materia di abilitazione all’attività di installazione impianti, chiamando le Camere di Commercio, competenti nell’analisi e valutazione dei requisiti, ad adeguarsi tempestivamente.
Si segnala che restano fermi i requisiti di:
- Laurea o Diploma tecnico superiore;
- Diploma di istruzione secondaria + 2 anni di esperienza professionale (1 anno nel caso di impianti idrici e sanitari);
- Attestato di formazione professionale + 4 anni di esperienza professionale (2 anni nel caso di impianti idrici e sanitari);
mentre a variare sono i criteri di abilitazione cosiddetti requisiti professionali puri (non abbinati cioè ad alcun titolo di studio).
In particolare si segnala che abilita alla gestione tecnica:
- L’esperienza professionale di almeno 3 anni in qualità di dipendente come operaio installatore specializzato;
- L’esperienza professionale di almeno 6 anni (ridotta a 4 per gli impianti idrici e sanitari) svolta in forma di collaborazione tecnica continuativa in qualità di Titolare, Amministratore Lavorante, Socio Lavorante, collaboratore familiare, purché iscritti all’Inail per attività tecnico manuale.
Dal 2 gennaio 2023, non sarà pertanto più ammissibile l’esperienza professionale di 3 anni vantata da Titolare, Amministratore Lavorante, Socio Lavorante, Collaboratore Familiare, figure per le quali l’esperienza minima dovrà avere durata non inferiore ai 6 anni (4 anni per gli impianti idrici e sanitari). Fa eccezione l'esperienza triennale di coloro che hanno già iniziato a maturarla prima del 2 gennaio 2023. Per coloro che rientrassero in quest'ultimo caso di eccezione è possibile comunicare il requisito professionale puro compilando il riq. G - Campo Note della nuova modulistica su "Modulistica Integrativa" di Supporto Specialistico
Per maggiori dettagli consultare sempre il Supporto Specialistico; per una valutazione preventiva dei requisiti è sempre disponibile, anzi fortemente consigliato, lo sportello virtuale on line.
COME AVVIARE L’ATTIVITÀ
Una volta in possesso dei requisiti, l'avvio dell'attività deve essere comunicato al Registro Imprese, mediante pratica telematica, con invio di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al Registro Imprese, nella quale dovranno essere dichiarati i requisiti, seguendo le indicazioni fornite in Supporto Specialistico.
Alla pratica telematica, il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante allegano, in formato pdf/A, i nuovi modelli (aggiornati con le novità in materia di lettera B e di requisiti professionali puri) tutti disponibili su "Modulistica Integrativa" di Supporto Specialistico, ovvero il Modulo – Requisiti/37L (Scia), per dichiarare i requisiti e l’assenza dei provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia e per elencare gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti con incarichi all’interno dell’impresa; questi soggetti, altri, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, se persone fisiche, il Modulo di Autocertificazione Intercalare Antimafia/L ; se persone giuridiche, il Modulo Intercalare Antimafia PG/L (entrambi da allegare al Modello – Requisiti/37L (Scia) e identificare con lo stesso codice della pratica telematica cui riferiscono). Ulteriore documentazione è indicata in fondo alla presente pagina.
Caso particolare: Unità Locale in provincia di Varese - Sede Legale in altra provincia
Le imprese che abbiano sede legale in altra provincia, ove non svolgano già l'attività di cui al D.M. 37/2008 e che vogliano avviare in provincia di Varese l'attività di impiantistica, devono presentare, unicamente alla Camera di Commercio competente per sede legale, i nuovi modelli (aggiornati con le novità in materia di lettera B e di requisiti professionali puri) tutti disponibili su "Modulistica Integrativa" di Supporto Specialistico, ovvero il Modulo – Requisiti/37L (Scia) per dichiarare i requisiti e l’assenza dei provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia e per elencare gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti con incarichi all’interno dell’impresa; questi soggetti, altri, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, se persone fisiche, il Modulo di Autocertificazione Intercalare Antimafia/L; se persone giuridiche, il Modulo Intercalare Antimafia PG/L (entrambi da allegare al Modello – Requisiti/37L (Scia) e identificare con lo stesso codice della pratica telematica cui riferiscono).
Alla Camera di Commercio di Varese, invece, competente per l’unità locale, dovrà essere presentato un semplice modello UL, con i generici dati relativi alla localizzazione e l'int/P di nomina del preposto responsabile alla gestione tecnica.
Si invitano gli interessati ad apporre una nota, in ciascuna delle due pratiche telematiche, che dia conto della presentazione dell’altro adempimento pubblicitario, in modo che le due Camere di Commercio coinvolte siano entrambe consapevoli dell’esistenza del procedimento correlato. Maggiori dettagli in Supporto Specialistico.
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di impiantistica esclusivamente ad imprese abilitate.
E´ fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell'impresa di rilasciare al committente, al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità degli impianti resa sulla base del modello di cui all'allegato I dell'art. 7 del D.M. 37/2008 alla quale devono essere allegati:
- il progetto (quando necessario)
- la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati
- scheda di impianto.
La dichiarazione e gli altri eventuali documenti vanno depositati, dall'impresa installatrice, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune dove ha sede l'impianto.
Lo sportello unico inoltrerà copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio competente per territorio.
FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI (FER)
Per l’installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) è previsto che il responsabile tecnico sia in possesso, oltre che dei requisiti fissati dal D.M. 37/2008, anche dell'attestato FER conseguito al temine di un percorso formativo.
L'impresa può depositare l'attestato conseguito dal proprio responsabile tecnico mediante pratica telematica, seguendo le istruzioni predisposte.
DOCUMENTAZIONE
Altri modelli utili, tutti disponibili su "Modulistica Integrativa" di Supporto Specialistico:
- Segnalazione certificata di inizio attività: (foglio aggiunto) SCIA/37L
- Nomina/aggiunta/sostituzione di responsabile tecnico: RT/37L
- Modulo di regolarizzazione e/o completamento della dichiarazione del possesso dei requisiti: REG/37L
Fumisti Spazzacamini - chiarimenti: Nota del Conservatore e Nota allegata