Sezione salto blocchi

Start-up Innovative

 

COS'È

Nuova tipologia di impresa, operante nei campi dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e ad alto valore tecnologico.

A sostegno delle Start-up Innovative, il D.L. 18 ottobre 2012 n.179, che le ha introdotte nel nostro ordinamento, ha disposto misure specifiche, benefici economici e fiscali, contributi e finanziamenti, con l'obiettivo, da un lato, di sostenerne la crescita, dall'altro, di favorire, più in generale, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile.

Le società che hanno i requisiti di Start-up Innovativa possono richiedere l'iscrizione nella Sezione Speciale del Registro Imprese, ad esse dedicata, seguendo le indicazioni disponibili sul Supporto Specialistico.

 

REQUISITI

La società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, (le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione), deve possedere i seguenti requisiti: 

  • essere costituita da non più di 60 mesi (dall'atto costitutivo);
  • avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  • avere il totale della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire o non aver distribuito utili;
  • avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non essere stata costituita in seguito a fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo d'azienda.

La società per essere Start-up Innovativa deve, inoltre, soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

  • sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
  • impiegare personale altamente qualificato: ovvero, per almeno un terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o iscritto ad un dottorato di ricerca o in possesso di laurea abbinata a 3 anni di ricerca certificata; oppure, per almeno due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
  • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale, direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

 

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E ISCRIZIONE

Le società già costituite, da non oltre 60 mesi dalla data del loro atto costitutivo, se in possesso dei requisiti su evidenziati, possono richiedere il riconoscimento di Start–up Innovativa e quindi l’iscrizione in Sezione Speciale del Registro Imprese, mediante pratica telematica, alla quale andrà allegato (in pdf/A e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della Società) il Modulo di dichiarazione requisiti, disponibile anche in "Modulistica Integrativa" su Supporto Specialistico.

I nuovi imprenditori invece dovranno prima procedere con la costituzione (e iscrizione in sezione ordinaria del Registro Imprese) della loro società e contestualmente o anche in un secondo momento richiederne l’iscrizione in Sezione Speciale.

Si precisa a tal fine che, a seguito di Sentenza n. 2643/2021 del Consiglio di Stato, gli atti costitutivi (e modificativi) delle Start-up Innovative potranno avere la sola forma dell’atto pubblico notarile, esattamente come per tutte le società di capitali “classiche”.

Non è più possibile, ormai dal 29/03/2021, quindi, avvalersi dei servizi camerali di assistenza qualificata per la redazione degli atti, almeno fino a nuovo intervento normativo, del quale verrà data notizia in questa pagina.

Per lo stesso motivo, saranno oggetto di rifiuto (mediante provvedimento del Conservatore del Registro Imprese), in quanto considerate irricevibili, le eventuali pratiche telematiche di iscrizione di atti costitutivi o modificativi, presentate da parte di intermediari qualificati, secondo le ormai superate prescrizioni del Decreto Ministeriale 17/02/2016  del DD 01/07/2016 e dell’art. 24 del CAD.

E’ sempre possibile, comunque, per tutte le società che volessero essere riconosciute come Start – up Innovative, contattare il Registro Imprese per un confronto sul possesso dei requisiti previsti ed anche sulla compilazione della modulistica necessaria.

 

MANTENIMENTO ISCRIZIONE

Le Start-up Innovative (e gli incubatori certificati), una volta iscritte, sono tenute ad un deposito annuale, mediante pratica telematica, tramite DIRE, della conferma del possesso dei requisiti e dell’aggiornamento delle informazioni che le riguardano, allegando (in pdf/A e firmato digitalmente dal Legale rappresentante della Società) il Modulo di dichiarazione conferma requisiti, disponibile anche in "Modulistica Integrativa" su Supporto Specialistico.

I termini per il deposito sono così stabiliti:

  • entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio;
  • comunque, non oltre 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, elevabili a sette mesi, nel caso in cui la società fruisca del maggior termine per l'approvazione del bilancio ex art. 2364, 2° comma.

Si precisa che l’adempimento di cui sopra dovrà essere necessariamente preceduto dall’attualizzazione della piattaforma startup.registroimprese.ituna vetrina che tutte le Start–up Innovative italiane, già all’atto dell’iscrizione al Registro Imprese, sono tenute a personalizzare, accedendo al loro profilo e mantenendolo poi costantemente aggiornato.

L'attualizzazione della piattaforma startup.registroimprese.it può essere effettuata in più momenti durante l'anno, ma, ai fini del deposito annuale di conferma dei requisiti e delle informazioni al Registro Imprese, è necessario avvenga non oltre i 30 giorni precedenti all'invio della pratica telematica.

Fino a quando la vetrina startup.registroimprese.it non sarà aggiornata (o qualora l'attualizzazione dovesse risalire ad oltre 30 giorni prima), sull’invio della pratica di conferma requisiti, sarà operato un blocco informatico.

 

CANCELLAZIONE ISCRIZIONE

Le Start-up Innovative che avessero perso anche solo uno dei requisiti previsti o per le quali fossero decorsi i termini di permanenza nella Sezione Speciale (60 mesi dall'atto o 72 mesi dall'atto in caso di proroga ex D.L. n. 34/05/2020), dovranno provvedere, senza indugio, alla richiesta di cancellazione dalla Sezione Speciale, mediante pratica telematica al Registro Imprese.

In caso di inadempienza, verranno cancellate d'ufficio dalla Sezione Speciale, ma verrà mantenuta per esse l'iscrizione in Sezione Ordinaria.

Le Start-up Innovative che non avessero effettuato il mantenimento dell'iscrizione, mediante deposito annuale di conferma requisiti ed aggiornamento delle informazioni sono equiparate dalla norma a quelle che i requisiti li hanno perduti e pertanto saranno anch'esse cancellate d'ufficio dalla Sezione Speciale.

Tutte le Start-up Innovative dalla perdita anche solo di uno dei requisiti dovranno astenersi dal fruire delle agevolazioni previste nei loro confronti, senza attendere di essere cancellate d'ufficio.

 

AGEVOLAZIONI

Le Start-up Innovative sono esonerate dal pagamento di:

Ulteriori agevolazioni fiscali, anche in materia di investimenti, sono disponibili sul sito del Ministero competente.

 

DOCUMENTAZIONE

 

 

Info

Registro Imprese Contact Center
tel. 02 22177031
Ultimo aggiornamento lunedì 07 ottobre 2024
Logo