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Diritto Annuale

Diritto Annuale camerale: calcola e paga online

ATTENZIONE ALLE RICHIESTE INGANNEVOLI: per il pagamento del diritto annuale Camera di Commercio non emette bollettini postali. Verifica qui le richieste ingannevoli in corso.

Importi diritto annuale anno 2024

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 383421 del 20/12/2023, ha determinato, per l’anno 2024, le misure del diritto annuale per i soggetti che, dall’1/01/2024 chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA. Gli importi sono identici rispetto a quelli stabiliti a partire dall’anno 2017 (pari alla misura prevista nel 2014, ridotta del 50% e, successivamente, incrementata del 20% ai sensi del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023). Il diritto annuale dovrà essere versato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica. In alternativa, sarà possibile effettuare il versamento del diritto di prima iscrizione nei 30 giorni successivi, utilizzando il modello F24. Per le imprese e le unità locali già esistenti all'1/01/2024 il diritto annuale dovrà essere versato con la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi.

Importi diritto annuale anno 2023

Le misure del diritto annuale per l'anno 2023 sono state indicate nella Nota n. 339674 in data 11/11/2022 del Ministero dello sviluppo economico (pdf)  che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il Consiglio della Camera di commercio di Varese con delibera n. 4 del 20 ottobre 2022 ha approvato l'incremento del diritto annuale per il triennio 2023-2025 nella misura del 20% e la relativa ripartizione sui progetti "Doppia Transizione Digitale ed Ecologica", "Turismo" e "Formazione Lavoro".

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17 aprile, ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento del 20% delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023.

IMPORTANTE

Le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2023, al versamento del diritto annuale devono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all’articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.

 

Per l’anno di prima iscrizione al Registro delle imprese:

Importi dovuti dal 1º gennaio 2023 per le nuove iscrizioni o le nuove annotazioni nel Registro delle imprese o nel R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) effettuate in corso d'anno:

Misure diritto annuale
Imprese e altri soggetti
importo dovuto per l'iscrizione della sede
importo dovuto per l'iscrizione di ogni nuova unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) euro  53,00 (*) euro 11,00 (*)
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale) agricole (con iscrizione nella prevista sezione speciale del Registro imprese) euro 120,00 euro 24,00
Società semplici agricole (con iscrizione nella prevista sezione speciale del Registro imprese) euro  60,00 euro 12,00
Società semplici non agricole euro 120,00 euro 24,00
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs.96/2001 euro 120,00

euro 24,00

Per tutti gli altri soggetti che si iscrivono nel Registro imprese (società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi, GEIE, Aziende Speciali, ecc.) euro 120,00 euro 24,00
Unità locali e Sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero euro 66,00 euro 66,00

Soggetti iscritti solo nel REA (N.B.: il diritto non è dovuto per le iscrizioni di eventuali unità locali)

euro 18,00  

(*) importi da versare già arrotondati all'unità di euro, pari in origine a 52,80 e 10,56 euro.

 

Variazione del tasso legale di interesse per ravvedimento

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è stato aumentato il tasso legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c., che passa dallo 0,01% all'1,25% in ragione d’anno (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/12/2021, pubblicato in G.U. n. 297 del 15/12/2021).

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il tasso legale di interesse passa dall'1,25% al 5% in ragione d'anno (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/12/2022, pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2022).

A decorrere dal 1° gennaio 2024 il tasso legale di interesse passa dal 5% al 2,5% in ragione d'anno (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2023, pubblicato in G.U. n. 288 dell'11/12/2023)

 

Diniego stralcio parziale ruoli emessi fino al 2015

La Camera di Commercio di Varese, con provvedimento n. 1/2023 , ha deliberato di non applicare l'annullamento parziale dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (art. 1 commi 227-229 legge n. 197/2022), risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Si ricorda che le imprese potranno ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231 della stessa legge.
 

COS'È

Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa è tenuta a versare a Camera di Commercio.

Sono tenute al pagamento le imprese che sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e ogni soggetto iscritto al REA, al 1° gennaio di ogni anno, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno di riferimento.

Per le imprese (sedi e/o unità locali) iscritte in corso d'anno il diritto può essere versato direttamente in sede di iscrizione (addebito con la pratica telematica) oppure entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione.
L’importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno (DM 359/2001, art. 3 c. 2).

Guida al diritto annuale


Pagamento diritto annuale 2023

Tutte le imprese che risultano iscritte al 1° gennaio 2023 al Registro Imprese e i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale per l'anno 2023 ricevono la comunicazione con le indicazioni per il pagamento, che coincide generalmente, con il termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Per le imprese che risultano aver omesso il pagamento del diritto annuale degli anni precedenti (controllo effettuato sugli anni 2021 e 2022) nella prima pagina della comunicazione sarà presente la segnalazione dell'irregolarità.

Le comunicazioni sono trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese.

Le imprese prive di PEC, o con PEC non valida, dovranno provvedere al più presto a ripristinare la validità della casella scaduta e/o a comunicare una nuova casella PEC al Registro Imprese.

 

Diritto annuale 2022

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2022 (circolare n. 429691 del 22 dicembre 2021).

Gli importi sono invariati rispetto al 2021.

Termini di versamento 2021

Avviso importante per imprese soggette a Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) - È stata prorogata al 15 settembre 2021, senza possibilità di differire il versamento di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, la scadenza del pagamento del Diritto Annuale 2021 per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Beneficiano della proroga anche i soggetti che adottano il regime forfettario nonché chi partecipa a società e imprese che attribuiscono ai soci il reddito imponibile, con le regole della cosiddetta trasparenza. 

Termini di versamento 2020

Il termine di pagamento di imposte e contributi in scadenza il 30 giugno 2020 è prorogato al 20 luglio 2020 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti (DPCM 27 giugno 2020 - G.U. n. 162 del 29 giugno 2020).

La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale. Dal 21 luglio 2020 e fino al 20 agosto 2020 è possibile effettuare il versamento con la sola maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione è dovuta anche nel caso di presentazione di mod. F24 a saldo zero.
Una seconda proroga è stata disposta per i soggetti di cui all’articolo 1 del DPCM 27 giugno 2020, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all’articolo 1 del medesimo DPCM 27 giugno 2020. Tali soggetti possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute (art. 98-bis del decreto n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020).

 

Termini di versamento 2019

Con D.L. n. 34/2019 sono stati prorogati al 30 settembre i termini per i versamenti di tributi con scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
La proroga riguarda anche il diritto annuale.
Per i soggetti non interessati dalla proroga, o con termini di pagamento diversi (esempio: nuove iscrizioni in corso d'anno e società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare), il versamento deve essere effettuato:

  • entro il 1° luglio 2019;
  • oppure entro il 31 luglio 2019 con maggiorazione dello 0,40% (la maggiorazione deve essere applicata anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero")

VEDI ANCHE

 

DOCUMENTAZIONE

Info

Diritto Annuale
tel. 0332 295328
Ultimo aggiornamento venerdì 22 dicembre 2023
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