Qual è l'importo
Gli importi sono distinti a seconda che riguardino:
- Iscrizione nuove imprese che versano gli importi indicati nella tabella sotto-riportata
-
Imprese iscritte sezione ordinaria del registro imprese, per le quali è previsto un diritto in misura fissa e/o aliquote per scaglioni di fatturato
- Imprese iscritte sezione speciale del registro imprese, le quali sono tenute a versare un diritto in misura fissa
Importi diritto annuale in vigore
| Tipologia d'impresa | sede legale | unità locale |
|---|---|---|
| Imprese individuali iscritte in sezione speciale | 52,80 (*) euro | 10,56 (*) euro |
| Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria | 120,00 euro | 24,00 euro |
| Società semplici agricole | 60,00 euro | 12,00 euro |
| Società semplici (non agricole) | 120,00 euro | 24,00 euro |
| Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art.16 del D.lgs. 96/2001 | 120,00 euro | 24,00 euro |
| per tutti gli altri soggetti che si iscrivono al Registro Imprese | 120,00 euro | 24,00 euro |
| Imprese con sede principale all'estero per ciascuna unità locale / sede secondaria | 66,00 euro | |
| Soggetti iscritti solo al R.E.A. - | 18,00 euro |
(*) Arrotondamenti
Le misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 17 marzo 2026, , entrato in vigore il 28 aprile 2026 ha autorizzato per gli anni 2026, 2027 e 2028 l'incremento del 20% delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati.
SOLO per il 2026: le imprese che avessero già effettuato il versamento entro 28 aprile 2026 senza la maggiorazione del 20% saranno tenute ad effettuare il conguaglio, rispetto all'importo versato, entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 (secondo acconto imposte sui redditi).
CRITERI DI ARROTONDAMENTO
I criteri di arrotondamento stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 19230 del 3 marzo 2009 prevedono un criterio che si basa su di un unico arrotondamento finale fatto con un criterio matematico, mentre nella sequenza di operazioni e di calcoli intermedi, per determinare il totale dovuto per sede e unità locali, devono essere mantenuti cinque decimali.
InfoDiritto Annuale
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