Sezione salto blocchi

Qual è l'importo

Gli importi sono distinti a seconda che riguardino:

  • iscrizione nuove imprese che versano gli importi indicati nella tabella sotto-riportata
  • Imprese iscritte sezione ordinaria del registro imprese, per le quali è previsto un diritto in misura fissa e/o aliquote per scaglioni di fatturato
  • Imprese iscritte sezione speciale del registro imprese, le quali sono tenute a versare un diritto in misura fissa
Importi diritto annuale in vigore 
Misure Diritto Annuale
Tipologia d'impresa sede legale unità locale
Imprese individuali iscritte in sezione speciale 52,80 (*) euro 10,56 (*) euro
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria 120,00 euro 24,00 euro
Società semplici agricole 60,00 euro 12,00 euro
Società semplici (non agricole) 120,00 euro 24,00 euro
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art.16 del D.lgs. 96/2001 120,00 euro 24,00 euro
per tutti gli altri soggetti che si iscrivono al Registro Imprese 120,00 euro 24,00 euro
Imprese con sede principale all'estero per ciascuna unità locale / sede secondaria 66,00 euro  
Soggetti iscritti solo al R.E.A. - 18,00 euro   

(*) Arrotondamenti

Le misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023, , entrato in vigore il 17 aprile ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento del 20% delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023.

SOLO per il 2023:  le imprese che avessero già effettuato il versamento entro 17 aprile 2023 senza la maggiorazione del 20% saranno tenute ad effettuare il conguaglio, rispetto all'importo versato, entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 (secondo acconto imposte sui redditi).

 

CRITERI DI ARROTONDAMENTO

I criteri di arrotondamento stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 19230 del 3 marzo 2009  prevedono un criterio che si basa su di un unico arrotondamento finale fatto con un criterio matematico, mentre nella sequenza di operazioni e di calcoli intermedi, per determinare il totale dovuto per sede e unità locali, devono essere mantenuti cinque decimali.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreti e circolari annuali per la determinazione degli importi dovuti per:

Ultimo aggiornamento mercoledì 14 maggio 2025
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