Domicilio digitale
12 marzo 2025: con nota del 12/03/2025 il MIMIT fornisce i primi orientamenti in ordine all’applicazione della 207/2024, sull’obbligo di Domicilio Digitale (PEC) per gli amministratori.
Alcuni dettagli:
- Decorrenza dell'obbligo: dal 1°gennaio 2025, in capo a tutte le imprese; costituite a decorrere da tale data, ma anche a tutte quelle già costituite.
- Imprese Obbligate: tutte le imprese in forma societaria: società di persone, società di capitali, reti di imprese, ovvero tutte quelle nate per svolgere attività imprenditoriali, con esclusione quindi di consorzi, anche con attività esterna, e società consortili.
- Amministratori Obbligati: tutte le persone fisiche in capo alle quali sia posta una funzione di gestione dell’impresa, che abbiano cioè formalmente il potere di gestione degli affari sociali, la dirigenza e l’organizzazione, compresi i liquidatori, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.
- Termini: All’atto dell’iscrizione al Registro Imprese, per le imprese di nuova costituzione; entro il 30 giugno 2025, per quelle già costituite. Contestualmente all’atto dell’iscrizione della nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore/liquidatore.
- Diritti di Segreteria e Imposta di Bollo: opera l’esenzione.
- Omissione: impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda al Registro Imprese che disporrà quindi sospensione per regolarizzazione.
La Nota assume carattere di invito alle Camere, affinché diffondano le prime indicazioni, valutando nel contempo criticità e necessità di correzione di quanto con essa disposto; sembra, quindi, il MIMIT, vista la complessità dell’obbligo, pronto a rivedere alcuni aspetti, correggendo, ampliando o riducendo la portata di quanto espresso.
Ulteriori aggiornamenti in questa pagina, non appena definito il perimetro di obblighi e verifiche che la Nota ministeriale ha per il momento disegnato.
14 gennaio 2025: obbligo Domicilio Digitale (PEC) amministratori di società: primo orientamento operativo
Obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese della pec degli amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria: è quanto disposto dalla Legge 207/2024, (legge di Bilancio 2025) all' art. 1, comma 860.
In attesa di ricevere i necessari chiarimenti da parte del Ministero delle Imprese, circa gli aspetti attuativi della norma, si segnala che, fino a diversa comunicazione, la linea applicativa comune delle Camere di Commercio, come definita dall’Unioncamere, con nota del 13 gennaio 2025, prevede l’applicabilità alle società che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle Imprese, per la quale - in mancanza dell'indicazione del domicilio digitale degli amministratori - sarà disposta la sospensione ai fini del completamento.
Ulteriori aggiornamenti in questa pagina, non appena disponibili.
COS’È
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato; è un sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.
L’indirizzo deve essere esistente, valido e attivo ed inoltre deve essere univocamente riconducibile all’impresa (non essere assegnato ad altri).
SOGGETTI OBBLIGATI
Tutte le imprese costituite in forma societaria (art. 16 - DL 185/2008 e s.m.i.), ovvero, società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, società in liquidazione e società estere con sede secondaria in Italia, imprese individuali (art. 5 L. 221/2012 e s.m.i.) attive e non soggette a procedure concorsuali, sono tenute alla comunicazione di un domicilio digitale. Non è ammessa la domiciliazione presso terzi (es. studi professionali).
SOGGETTI ESONERATI
Consorzi fra imprese con attività esterna, i G.E.I.E., aziende speciali di enti locali, reti di imprese con soggettività giuridica, associazioni iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, associazioni, fondazioni, altri enti non societari e persone fisiche - iscritti solo nel Repertorio Economico Amministrativo.
CASI PARTICOLARI
Sono tenuti a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata, che riferirà non tanto all’impresa quanto all'eventuale procedura concorsuale in essere, i soggetti nominati nell’ambito della stessa, quali curatori fallimentari, commissari giudiziali e commissari liquidatori.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per richiedere un domicilio digitale occorre rivolgersi ad un gestore PEC, iscritto nell’elenco dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
Per l’iscrizione del proprio domicilio digitale sarà necessario inoltrare al Registro Imprese una pratica telematica, compilata attraverso DIRE o una pratica semplice.
Per costi e termini consultare Supporto Specialistico.
Per verificare la sola iscrizione del domicilio digitale sono a disposizione i seguenti canali:
https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home
https://www.registroimprese.it/indirizzo-pec
Per verificare la regolarità dell’indirizzo e quindi lo stato (attivo/inattivo, valido/non valido) sarà necessario rivolgersi al gestore che lo ha rilasciato.
CANCELLAZIONE D'UFFICIO DOMICILI IRREGOLARI
Il Registro Imprese verifica periodicamente, con modalità automatizzate, se gli indirizzi iscritti siano attivi, validi e univocamente riconducibili all'impresa, secondo quanto disposto dalla Direttiva del MISE del 13 luglio 2015.
In caso negativo avvia il procedimento di cancellazione d’ufficio di quelli che presentano anomalie; in mancanza poi di regolarizzazione su istanza di parte, assegna d'ufficio all'impresa un domicilio digitale, in linea con quanto prescritto dall’art. 37 del D.L. 76/2020, convertito con L.120/2020.
ATTRIBUZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE
Il Registro Imprese avvia periodiche campagne di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale.
Destinatarie tutte le imprese che non abbiano ancora dichiarato un domicilio digitale e quelle per le quali il domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, perché inattivo, revocato o non univoco, come disposto dall'art. 37 del DL 76/2020.
La campagna di attribuzione si conclude con l'assegnazione d’ufficio del domicilio digitale e irrogazione della contestuale sanzione a imprese individuali, società di persone e società di capitali inadempienti.
Il domicilio digitale - attribuito d'ufficio e visibile in visura camerale - ed il verbale di accertamento sono disponibili nel cassetto digitale dell’imprenditore, accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).
DOCUMENTAZIONE
- Agenzia per l'Italia Digitale
- Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D. D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
- Identità Digitale: Regolamento UE 23 luglio 2014 n. 910