Cancellazioni d'ufficio società di capitali non in liquidazione
COS'È
Per le società di capitali, come disposto dall’art. 40 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con L.11 Settembre 2020, n.120, è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
- il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire.
- l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
In questa pagina – che si invita quindi a consultare periodicamente - ed all'Albo Camerale vengono pubblicati i provvedimenti di avvio del procedimento, gli elenchi riportanti le società di capitali interessate dal procedimento, le modalità di partecipazione attiva che l’ufficio garantisce ai soggetti interessati ed i provvedimenti conclusivi, adottati dal Conservatore del Registro Imprese, ex. art. 40 DL 76/2020, mediante i quali le posizioni vengono definitivamente cancellate.
Per informazioni sulle campagne di cancellazioni d'ufficio ormai passate, è possibile consultare la pagina dedicata.
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