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Diritto Annuale

IN EVIDENZA
Sono pervenute alcune segnalazioni di comunicazioni ingannevoli, utilizzando denominazioni facilmente confondibili con quella della Camera di Commercio e con richiesta di pagamento tramite bollettini postali.

Tali iniziative in realtà sono proposte commerciali di servizi "pubblicitari" da parte di soggetti che nulla hanno a che fare con Camera di Commercio di Varese.

 

Diritto Annuale camerale: calcola e paga online

Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa è tenuta a versare alla Camera di Commercio.

Sono tenute al pagamento le imprese che sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e ogni soggetto iscritto al REA, al 1° gennaio di ogni anno, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno di riferimento.

Per le imprese (sedi e/o unità locali) iscritte in corso d'anno il diritto può essere versato direttamente in sede di iscrizione (addebito con la pratica telematica) oppure entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione.
L’importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno (DM 359/2001, art. 3 c. 2).

Diritto annuale ANNO 2026

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 9347 del 16.01.2026, ha confermato anche per l’anno 2026 le misure del diritto annuale vigenti dal 2017 (determinate secondo quanto disposto dall'articolo 28 del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11 agosto 2014).

Contestualmente, con proprio decreto ministeriale del 17 marzo 2026 ha autorizzato l'incremento del 20% della misura del diritto annuale per il triennio 2026-2027-2028, per il finanziamento di tre progettualità di rilevanza strategica per il sistema nazionale e regionale: "Doppia transizione digitale ed ecologica", "Internazionalizzazione" e "Strumenti e servizi per l'accesso alla finanza".

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito ufficiale del Ministero al seguente indirizzo

Consultazione D.M. 17 marzo 2026 - MIMIT
 

IMPORTANTE

Le imprese che hanno già effettuato il versamento per l'anno 2026 nella misura precedentemente in vigore sono tenute a versare la differenza a titolo di conguaglio.

  • Scadenza: Il pagamento del conguaglio deve avvenire entro il 30 novembre 2026.

  • Modalità: Non saranno applicate maggiorazioni o sanzioni se il versamento avviene entro i termini. Le imprese interessate riceveranno nei prossimi giorni una comunicazione specifica con i dettagli.

 

Tutte le imprese che risultano già iscritte nel Registro Imprese al  1° gennaio 2026 e i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale per l'anno 2026, ricevono la comunicazione con le indicazioni per il pagamento, che generalmente coincide con il termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Per le imprese che risultano aver omesso il pagamento del diritto annuale degli anni precedenti, o effettuato un versamento tardato (controllo effettuato sull'anno 2025), nella prima pagina della comunicazione sarà presente la segnalazione dell'irregolarità.

Le comunicazioni sono trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese.

Le imprese prive di PEC, o con PEC non valida, dovranno provvedere al più presto a ripristinare la validità della casella scaduta e/o a comunicare una nuova casella PEC al Registro Imprese.

Per maggiori dettagli contattare l'Ufficio Diritto Annuale ai recapiti in calce.

 

ATTENZIONE ALLE TRUFFE E ALLE PRATICHE INGANNEVOLI
 
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Ultimo aggiornamento giovedì 30 aprile 2026
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