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 Vedi anche

NORMATIVA
- Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (art. 73,74, 75 e 76)
- Legge n. 122 del 30 luglio 2010


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Albi, Ruoli, Registri, Licenze ed Elenchi

Nuove modalitą per avviare un'attivitą d'impresa (Legge 122 del 30/07/2010)

Nuove procedure per svolgere le attivitą di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere.

Il 12 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove normative* che stabiliscono la soppressione dei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri.
Le nuove normative lasciano comunque invariato l’obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento di queste attivitą
Novitą principali:

  1. I soggetti persone fisiche che risultano iscritti nei rispettivi ruoli ma non svolgono attivitą di mediazione o di agenzia e rappresentanza possono iscriversi entro il 30 settembre 2013 nell’apposita sezione REA (tale possibilitą non riguarda gli spedizionieri).
    In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarą pił possibile iscriversi nell’apposita sezione, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituirą requisito professionale per iniziare l’attivitą nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all’entrata in vigore dei decreti.
  2. I soggetti, persone fisiche e societą, iscritti nei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti ed elenco spedizionieri che hanno avviato la relativa attivitą (e quindi sono iscritti anche al Registro Imprese) devono comunicare entro il 30 settembre 2013 al Registro Imprese i dati aggiornati delle sedi e unitą locali e dei soggetti abilitati che svolgono l’attivitą per conto dell’impresa. 
    La mancata comunicazione entro tale termine comporta l’inibizione dell’attivitą.
  3. Dal 12 maggio 2012 i soggetti che cessano di svolgere l’attivitą di mediazione o di agenzia e rappresentanza all’interno di un’impresa (come titolari o come dipendenti dell’impresa) devono chiedere entro novanta giorni di essere iscritti nell’apposita sezione Rea. 
  4. Tutte le denunce e le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere firmate digitalmente ed inviate con modalitą telematica.

I soggetti, persone fisiche e societą, che hanno intenzione di iniziare l’attivitą di mediatore, agente e rappresentante e spedizioniere inviano telematicamente tramite Comunica una Segnalazione Certificata di Inizio Attivitą (SCIA) con le modalitą gią in vigore.

 

Per maggiori informazioni consulta il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

* decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/1/2012
 

Attivitą di agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatoremarittimo e spedizioniere - Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59

Dal giorno 8 maggio 2010, sono soppressi i ruoli degli agenti d'affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e l'elenco degli spedizionieri.

L’esercizio di queste attivitą č comunque soggetto al possesso di requisiti (professionali, morali, tecnico, finanziari in base alla singola normativa di riferimento) e alla presentazione al registro delle imprese della segnalazione certificata di inizio attivitą ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90.


info

Albi e Ruoli - Contact center (attivo dalle 9 alle 17.30) - tel. 848 800204 - fax 0332 295336 - Help-Desk