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Homepage > Registro Imprese > Posta Elettronica Certificata

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PEC - Posta Elettronica Certificata

ATTENZIONE: le imprese costituite in forma societaria che non hanno ancora comunicato l'indirizzo PEC al Registro Imprese si vedranno sospendere l'iscrizione di qualunque denuncia al Registro imprese fino all'integrazione dell'indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di 90 giorni.

Infatti dal 7 aprile 2012 è in vigore la legge 35/2012 che ha modificato l'art. 16 comma 6 del DL 185/2008 aggiungendo il seguente comma: "L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata".

Per approfondimenti e per conoscere la tipologia di pratiche che non verranno comunque sospese, consulta la nota operativa.

 

> Accedi alla procedura semplificata

COS’È

La PEC (Posta Elettronica Certificata), è un servizio di posta elettronica che permette di ottenere garanzia del ricevimento del messaggio da parte del destinatario e dell'integrità del messaggio ricevuto infatti, a differenza della posta elettronica tradizionale, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Il messaggio si considera consegnato al destinatario quando è accessibile nella sua casella PEC. Come la posta elettronica tradizionale può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico (file).

CHI È TENUTO ALLA COMUNICAZIONE

Forma giuridicaObbligo comunicazione PECCosti
Società
costituite prima del 29/11/2008
SIEsente da diritti e bolli
Società
costituite dal 29/11/2008
SIEsente da diritti e bolli
(già assolti per l’iscrizione dell’atto costitutivo)
Sedi secondarie di società straniereSIEsente da diritti e bolli
Imprese individualiNO
(facoltativo)
Diritti: 18,00 euro
Bolli: 17,50 euro
Consorzi / GEIENO
(facoltativo)
Diritti: 90,00 euro
Bolli: 65,00 euro
AssociazioniNO
(facoltativo)
Diritti: 18,00 euro
Bolli: no

 

SOGGETTI OBBLIGATI/LEGITTIMATI PER LE IMPRESE TENUTE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PEC

ObbligatiLegittimati
- legale rappresentante- amministratori
- commercialista incaricato ai sensi d.lgs. 139/05
- intermediario (con conferimento procura speciale)

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Sono disponibili due procedure per effettuare la comunicazione semplificata e tradizionale.

 

CASI PARTICOLARI

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

  • L'iscrizione dell'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) nel Registro Imprese e le eventuali successive variazioni sono esenti da imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
  • La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi PEC, nel Registro Imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi dell’articolo 16 Legge n.2 del 28 gennaio 2009, avviene liberamente e senza oneri. L’indirizzo PEC delle società deve essere visibile nelle visure rilasciate dalle Camere di Commercio.
  • L'estrazione di elenchi di indirizzi di PEC è consentita alle sole Pubbliche Amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
  • Inoltre è stata abolita la necessità del consenso espresso per le comunicazioni inoltrate all’indirizzo PEC reso pubblico da società iscritte al Registro Imprese e dai professionisti, introducendo quindi l’obbligo per le società di accettare messaggi PEC senza necessità di alcun preventivo assenso.
  • Domande più frequenti sulla Posta Elettronica Certificata

 

info

Contact Center (attivo dalle 9 alle 17.30) - tel. 848 800204 - fax - e-mail