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Camera di Commercio di Varese
 
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Attivitā sanzionatoria

COS’E’ 

L’attivitā sanzionatoria camerale riguarda sia la tardiva presentazione di denunce, comunicazioni o depositi al Registro delle Imprese e il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) sia le violazioni di normative di competenza dei soppressi U.P.I.C.A., le cui funzioni sono state trasferite alle Camere di Commercio dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 112.

Le domande al Registro Imprese e le denunce R.E.A. devono essere  presentate entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento, salvo termini diversi prescritti dalla legge. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo.

Per le sanzioni amministrative relative al mancato o tardivo pagamento del Diritto Annuale consultare la pagina Sanzioni disponibile alla sezione Servizi alle imprese > Diritto Annuale.

Per le sanzioni relative all'attivitā di Agenti di Affari in Mediazione consultare la pagina Sanzioni disponibile alla sezione Albi, Ruoli, Registri, Licenze ed Elenchi > Agenti di affari in mediazione.

 

A CHI SI RIVOLGE

PRINCIPALI ATTIVITA’

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  •  Principi dell’attivitā sanzionatoria e disciplina del procedimento amministrativo sanzionatorio: Legge 24 novembre 1981 n. 689.
  • Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi - Art. 2630 c.c.: chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societā o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria č ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito di bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria č aumentata di un terzo”.
  • Inosservanza dell’obbligo di iscrizione - Art. 2194 c.c.: “…chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, č punito con l’ammenda da 10 euro a 516 euro”.
  •  Termini  per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo: Legge 4 novembre 1981 n. 630.
  • Importi relativi alle sanzioni per tardate denunce al Repertorio Economico Amministrativo: D.L. 28 agosto 1987 n. 357 (convertito nella legge 435/87).
  •  Modalitā e i contenuti delle denunce al Repertorio Economico Amministrativo: D.M. 9 marzo 1982
info

Verifiche Amministrative - tel. 0332 295455 - fax 0332 295336 - e-mail