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Registro Imprese

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F.A.Q. Cerca la tua risposta tra le domande più frequenti Help-Desk Registro Imprese

Da venerdì 9 marzo 2012 è in vigore la nuova modulistica Registro Imprese e Rea (decreto del 29 novembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.287 del 10 dicembre 2011). Dalla nuova versione di FedraPlus anch’essa in linea dal 9 marzo, non sono più disponibili i moduli relativi alle imprese individuali (I1 e I2). Nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3649/C sono contenute le nuove istruzioni per la compilazione dei moduli.

 

Il Registro Imprese è l’archivio ufficiale dove sono tenuti  tutti i dati economici delle imprese del territorio provinciale. Si tratta di un registro pubblico gestito dall’ufficio Registro Imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale capoluogo di provincia.

Il suo funzionamento è assicurato dal Conservatore, un dirigente della Camera di Commercio nominato dalla Giunta camerale, cui competono funzioni di certificazione e di controllo delle condizioni di legge.

Il Registro Imprese è subentrato nelle funzioni prima svolte dalle Cancellerie dei Tribunali e del Registro Ditte ed è previsto dall’art. 2188 cc, istituito dall’art. 8 della legge 580/1993 e regolamentato dal D.P.R. 581/1995.

Operante dal 19 febbraio 1996 è istituito in ogni provincia ed è suddiviso in due sezioni principali: ordinaria e speciale.

Sono tenuti all’iscrizione nella sezione ordinaria:

  • le società commerciali (art. 2200 c.c.);
  • le società cooperative (art. 2511 c.c.);
  • i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.);
  • le società consortili (art. 2615 ter c.c.);
  • i gruppi europei di interesse economico  (G.E.I.E.).Lgs. 240/1991;
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale (art. 2201 c.c.);
  • le società estere con una o più sedi secondarie in Italia (art. 2508 c.c.);
  • gli imprenditori individuali (art. 2195 c.c.);
  • le aziende speciali di enti locali di cui all’art. 123 del D.Lgs. 267/2000;

Sono tenuti all’iscrizione nella sezione speciale:

  • i piccoli imprenditori, compresi i coltivatori diretti (art. 2083 c.c.);
  • gli imprenditori agricoli (persone fisiche e giuridiche - art. 2135 c.c.);
  • le società semplici (art. 2251 c.c.),
  • i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società e le società che vi sono soggette (art. 2497 ter c.c.).
  •  le società fra avvocati (art. 16 del D.Lgs. 96/2001);
  • le imprese sociali.

Nella sezione speciale del Registro Imprese sono inoltre annotate anche le imprese artigiane (L..443/85).


info

Registro Imprese - Contact Center - tel. 848 800204 - fax 0332 295336