SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO
Ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese è tenuta al pagamento del diritto annuale (articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23).
Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell'impresa individuale o della società nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali.
Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede devono versare un diritto a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.
Le imprese con sede legale all'estero devono versare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di appartenenza.
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le società fra professionisti (di cui al comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96), i consorzi, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero; dal 2011, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti iscritti al Rea (Repertorio Economico Amministrativo).
Questi soggetti sono tenuti al versamento del diritto annuale in quanto iscritti, al 1° gennaio dell’anno di riferimento, nel registro delle imprese ovvero perché iscritti nel registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento.
Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d’iscrizione nel registro delle imprese; pertanto, i soggetti che si cancellano dal registro nel corso dell'anno sono in ogni caso tenuti a versare l'intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di effettiva iscrizione nel registro delle imprese.
ALTRI CASI – SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO
SOGGETTI NON TENUTI AL VERSAMENTO
Non sono obbligati al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell’articolo 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 i soggetti sotto indicati a condizione che sussistano le condizioni previste dalla norma, ovvero:
Le cause di cessazione dell’obbligo di pagamento del diritto sono esclusivamente quelle previste nell'articolo 4 del D.M. 359/2001.
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