È spedizioniere chi, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente (chi deve far trasportare qualcosa di materiale via terra, via mare o via aria) ed il vettore (chi effettua con mezzi propri il trasporto, a volte coincidente con lo stesso spedizioniere) per il disbrigo su mandato del committente e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni (stipulazione per conto del committente del contratto di trasporto, operazioni accessorie ecc.).
Non rientrano nella normativa che disciplina le imprese di spedizione (legge 14 novembre 1941 n. 1442):
gli spedizionieri doganali: l'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale. Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione vigente. La nomina a spedizioniere doganale dà diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.
Chi intraprende l'attività di spedizioniere deve preventivamente presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) sia per la sede operativa dell'impresa che per ogni filiale.
Ai fini dell'esercizio dell'attività l'impresa deve individuare un responsabile tecnico per ogni unità operativa.
All'istanza di inizio attività devono essere allegati:
Nel caso di società, l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di spedizione in forma chiara ed esplicita.
Requisiti morali:
devono essere posseduti da:
Requisiti tecnico-professionali
devono essere posseduti da:
Requisiti finanziari
Il possesso di tale requisito è dimostrato:
per le società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, società in nome collettivo:
dall'ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato oppure dall'ammontare del totale dei conferimenti; se questo fosse inferiore a 100.000,00 euro deve essere integrato fino al limite minimo previsto, con fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione (polizza fideiussoria) o da aziende di credito (fideiussione bancaria);Precisazioni in merito alle polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 82 n. 348, art.1, lett. c.
L'elenco è consultabile sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it
Nei contratti di fideiussione bancaria o di assicurazione devono essere indicati:
ente garantito: Camera di commercio di Varese;
causale della garanzia: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della legge 1442 del 14.11.1941, s’intende prestata esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività;
somma garantita: fino al raggiungimento del limite minimo previsto.
Requisiti delle agenzie d'affari:
(in sostituzione della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S.)
presentazione allo sportello unico per le attività produttive (s.u.a.p.) del comune della sede o dell'unità locale operativa della segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) o comunicazione o altro modello che ciascun comune mette a disposizione nel portale impresa in un giorno all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it
Registro Imprese,
Diritto Annuale, Ambiente
e Conciliazione