Sanzioni per omesso o ritardato versamento
La sanzione amministrativa è applicabile in misura diversa a seconda che si tratti di tardivo o omesso versamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio (decreto n. 54 del 27 gennaio 2005).
Nel caso di tardivo versamento la sanzione sarà del 10% dell’ammontare del diritto dovuto; il regolamento considera tardivo il versamento effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni rispetto al termine ordinario (fino al 2006 il termine ordinario corrispondeva al ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; dal 2007 è stato anticipato al sedicesimo giorno)
Nel caso di omesso versamento cioè versamento non effettuato o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni rispetto ai termini di legge o effettuato parzialmente (in questo caso si considera omesso limitatamente a quanto non versato nei termini) si applicherà una sanzione compresa tra il 30% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
In applicazione del principio del favor rei la sanzione minima applicabile alla violazione di omesso versamento del diritto annuale per gli anni 2001 e 2002 è pari al 10%.
La Camera di Commercio di Varese ha emesso i seguenti ruoli esattoriali:
Con la cartella esattoriale viene richiesto il pagamento di: diritto omesso, interessi calcolati al tasso legale fino alla data di emissione del ruolo e sanzione.
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