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Ravvedimento

L’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’art. 13 del D.lgs 472/1997, consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Con circolare n. 558245 del 16.10.2003 il Ministero delle Attivitā Produttive ha chiarito che il ravvedimento operoso č applicabile anche al diritto annuale.

Le sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso NON si applicano alla regolarizzazione del versamento del diritto annuale (circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 62417 del 30 dicembre 2008).

 

Ravvedimento 2012 nuove iscrizioni

Lo possono utilizzare le IMPRESE NUOVE ISCRITTE nell’anno 2012 che non hanno versato il diritto annuale entro 30 giorni dalla domanda d’iscrizione al Registro Imprese.

Ravvedimento 2012 imprese giā iscritte

Lo possono utilizzare le IMPRESE GIA' ISCRITTE alla data del 31 dicembre 2011, che non hanno versato il diritto annuale 2012 alla scadenza prevista dalla normativa.

Ravvedimento 2011 nuove iscrizioni

Lo possono utilizzare le IMPRESE NUOVE ISCRITTE nell’anno 2011 che non hanno versato il diritto annuale entro 30 giorni dalla domanda d’iscrizione al Registro Imprese.

Ravvedimento 2011 imprese giā iscritte

Lo possono utilizzare le IMPRESE GIA’ ISCRITTE al Registro Imprese alla data del 31 dicembre 2010, che non hanno versato il diritto annuale per l’anno 2011 alla scadenza prevista dalla normativa.