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L'ordinanza

COS’E’

Qualora il sanzionato non si sia avvalso del pagamento in misura ridotta, il Servizio Risorse Umane e Affari Giuridici esamina il processo verbale, sia sotto il profilo della regolarità formale che dei presupposti di merito dell’irrogazione della sanzione.

Vengono valutati gli eventuali scritti difensivi nonché le risultanze dell’audizione, se richiesta.

Sulla base di questa istruttoria viene emesso un provvedimento che può essere:

  • un’ordinanza di archiviazione qualora vengano rilevati vizi di forma nel processo verbale o non vengano riconosciuti i presupposti dell’illecito;
  • un' ordinanza ingiunzione di pagamento se il processo verbale è corretto e vengono riconosciuti gli elementi previsti per la violazione amministrativa.

Il Servizio Risorse Umane e Affari Giuridici può applicare una sanzione diversa nell’importo rispetto a quella originariamente irrogata dall’organo accertatore, effettuando una valutazione discrezionale tra il minimo e il massimo edittale, basata su elementi oggettivi e soggettivi.

Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento, gli interessati possono presentare opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il pagamento dell’ordinanza ingiunzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica della stessa con le  modalità previste per il pagamento del verbale.

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può presentare domanda di rateizzazione in carta libera della sanzione (da un minimo di  3 a un massimo di 30 rate).

In ogni momento il debito può essere estinto in un unico pagamento.

Qualora non venga effettuato il pagamento anche di una sola rata, l’obbligato è tenuto al pagamento della sanzione residua in un’unica soluzione.

Domande ricorrenti - FAQ

 

 

info

Verifiche Amministrative - tel. 0332 295455 - fax 0332 295336 - e-mail