Il D. M. 221/2003 che disciplina l’esercizio delle attivitā di :
“Portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attivitā preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali in base all’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994 n.84 e successive modificazioni e integrazioni; insacco, pesatura, legatura, accattastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio , gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attivitā preliminari e complementari “.
Il regolamento prevede che le imprese, individuali o societarie,che svolgono una delle attivitā sopra riportate devono dimostrare il possesso di:
previsti dagli articoli 5,6 e 7 del d.m. 221/03.
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume d’affari al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio o nel minor periodo , se attive da meno di tre anni, nello specifico settore di attivitā. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attivitā inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
Le Camere di Commercio lombarde hanno predisposto le istruzioni per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attivitā (SCIA) consultabili di seguito:
Registro Imprese - Contact Center - tel. 848 800204 - fax 0332 295336