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Camera di Commercio di Varese
 
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Compensazioni e rimborsi

COMPENSAZIONE DI ERRATI VERSAMENTI CON MODULO F24

Secondo gli accordi tra Unioncamere e Agenzia delle Entrate di Roma gli utenti che utilizzano il modulo di versamento F24 possono portare in compensazione - in sede di versamento - gli importi a credito per il diritto annuale vantati nei confronti della Camera di commercio con i debiti sempre per diritto annuale o per altri tributi e contributi.

Pertanto questi utenti NON dovranno più presentare alla Camera di Commercio richiesta di rimborso del diritto annuale, in quanto ammessi a compensare i loro crediti come sopra indicato.

Chi effettua la compensazione, per riportare correttamente il credito, deve indicare:

  • nella colonna "codice tributo" il codice dal quale scaturisce il credito (che, per il diritto annuale, è il 3850);
  • nella colonna "anno di riferimento" l'anno cui si riferisce il credito;
  • nella colona "importi a credito compensati" l'ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione.

Si suggerisce, prima di portare in compensazione il credito, di verificare con l'ente camerale la propria posizione creditoria. Per le indebite compensazioni saranno infatti attivate le procedure di recupero coattivo, con applicazione delle sanzioni di legge.

 

RIMBORSI

Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di pagamento, alla competente Camera di commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto. Alla richesta dovrà essere allegata la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.

La richiesta di rimborso potrà essere presentata solo da parte di imprese che non hanno la possibilità di compensare gli importi erroneamente versati.

info

Diritto Annuale - Contact center (attivo dalle 9 alle 17.30) - tel. 848 800204 - fax 0332 282158 - e-mail