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Come avviare l'attività

PROCEDURA DI AVVIO

Per esercitare l'attività di agente di affari in mediazione l'impresa deve presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) (in vigore dal 30 luglio 2010), con istanza telematica utilizzando il modulo Segnalazione certificata di inizio attività Agenti di affari in mediazione - SCIA, che accompagna il modulo previsto per iscrizione/variazione al Registro Imprese (moduli I1 – I2 – UL – S5), nel quale deve essere inserita la data di inizio dell'attività di mediatore, che deve coincidere con la data di presentazione della S.C.I.A. e la descrizione dell'attività.

La S.C.I.A. deve inoltre contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa.

La presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) consente di iniziare subito l’attività come impresa in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge e concede 60 giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare eventuali motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.

Ai fini dell’inoltro della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)  e della documentazione tramite Comunica si ricorda che i soggetti richiedenti devono firmare il modulo e tutte le autocertificazioni mediante firma digitale. Qualora non si possieda la firma digitale, la pratica dovrà essere inoltrata tramite un intermediario.

COSTI

Al momento della presentazione della S.C.I.A:

  • 168,00 euro per tasse di concessioni governative da versare su c/c postale n. 8003 intestato a: Agenzia delle entrate Centro Operativo-Pescara (solo nel caso in cui l'impresa non abbia ottenuto l'iscrizione al ruolo prima del giorno 8 maggio 2010);
  • l'importo dei diritti di segreteria previsti per la presentazione del modulo per iscrizione/variazione al Registro Imprese.

MODULISTICA

CANCELLAZIONE

Il divieto di prosecuzione dell’attività di agente di affari in mediazione può avvenire nei seguenti casi:

  • per perdita di uno dei requisiti morali;
  • nei casi di incompatibilità;
  • quando intervenga un provvedimento di interdizione o inabilitazione;
  • per decesso del titolare.

DEPOSITO FORMULARI

Nell'esercizio della propria attività, il mediatore che si avvale di moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia in Camera di Commercio (attraverso il deposito telematico di pratica di modifica al Registro Imprese).

POLIZZA ASSICURATIVA

Per l'esercizio dell'attività di mediazione è necessario costituire una congrua garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali a tutela dei clienti, il cui ammontare minimo è:

  • 260.000,00 euro per le ditte individuali;
  • 520.000,00 euro per le società di persone;
  • 1.550.000,00 euro per le società di capitali.

La data di stipula di tale polizza deve essere pari o precedente alla data di inizio attività che verrà denunciata al registro delle imprese.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

  • l'esercizio abusivo della professione è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 7.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro (art. 1 comma 47 - L. 296/2006);
  • il mancato deposito di moduli o formulari di cui l'agente si avvale per l'esercizio della propria attività è punito con la sanzione di 1.549,38 euro (art. 21 comma 1 - D.M. 452/90);
  • l'agente che si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati è punito con la sanzione di 516,46 euro (art. 21 comma 2 - D.M. 452/90).
info

Albi e Ruoli - Contact center (attivo dalle 9 alle 17.30) - tel. 848 800204 - fax 0332 295336 - Help-Desk