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Chi deve versare Diritto Annuale

SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO

Ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese è tenuta al pagamento del diritto annuale (articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23).

Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell'impresa individuale o della società nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali.

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede devono versare un diritto a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.

Le imprese con sede legale all'estero devono versare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di appartenenza.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le società fra professionisti (di cui al comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96), i consorzi, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero; dal 2011, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti iscritti al Rea (Repertorio Economico Amministrativo).

Questi soggetti sono tenuti al versamento del diritto annuale in quanto iscritti, al 1° gennaio dell’anno di riferimento, nel registro delle imprese ovvero perché iscritti nel registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento.

Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d’iscrizione nel registro delle imprese; pertanto, i soggetti che si cancellano dal registro nel corso dell'anno sono in ogni caso tenuti a versare l'intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di effettiva iscrizione nel registro delle imprese.

ALTRI CASI – SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO

  • Le imprese in stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività, non cessano dall’obbligo del versamento del diritto annuale fintanto che restano iscritte nel registro delle imprese;
  • L’obbligo di versamento permane per le imprese che si trovino in stato di concordato preventivo e per le imprese in stato di amministrazione straordinaria. Per queste ultime, il Ministero delle Attività Produttive con circolare n. 546959 del 30 gennaio 2004 ha precisato che il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa;
  • Per gli imprenditori individuali deceduti, l’obbligo di versamento sussiste fino all’anno del decesso e il pagamento, nel caso in cui non sia stato già eseguito, è a carico degli eredi, come precisa la circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3520/C del 24 luglio 2001.

SOGGETTI NON TENUTI AL VERSAMENTO
Non sono obbligati al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell’articolo 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 i soggetti sotto indicati a condizione che sussistano le condizioni previste dalla norma, ovvero:

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
  • le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno precedente (articolo 2544 c.c., articolo 2545 c.c. dell’1 gennaio 2004);

Le cause di cessazione dell’obbligo di pagamento del diritto sono esclusivamente quelle previste nell'articolo 4 del D.M. 359/2001.

 

info

Diritto Annuale - Contact center (attivo dalle 9 alle 17.30) - tel. 848 800204 - fax 0332 282158 - e-mail