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Agenti e rappresentanti di commercio

CHI SONO

L'agente di commercio è colui che promuove, tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un'impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata.
Il rappresentante di commercio è un agente di commercio che, può concludere affari in nome e per conto dell'impresa mandante.

Dal 8 maggio 2010 è stato soppresso il ruolo (con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59) ma è rimasta inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Nel caso di società, i requisiti devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società (art. 6 l. 204/85); l'oggetto sociale deve inoltre prevedere l'attività di agenzia e/o rappresentanza in forma chiara ed esplicita.
Nel caso in cui non tutti i legali rappresentanti risultino in possesso del requisito professionale, la legale rappresentanza per l’attività di agenzia e/o rappresentanza dovrà essere attribuita in via esclusiva al solo legale rappresentante in possesso del requisito.

 

requisiti Morali:

  • non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
  • non essere sottoposti alle misure di prevenzione antimafia (requisito che deve possedere anche ogni membro dell'organo amministrativo);

requisiti Professionali (occorre essere in possesso di almeno uno dei seguenti):

  • aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche.Elenco titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di agente e di rappresentante di commercio;
  • aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite, ossia lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite, inquadrato al 1° o 2° livello del contratto del commercio oppure al 6° o 7° livello del contratto dell'industria, presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio o di produzione con vendita o somministrazione;
  • aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque in qualità di titolare, legale rappresentante, socio lavorante iscritto all'I.N.P.S. di impresa artigiana, coadiutore familiare iscritto all'I.N.P.S. in un'impresa che abbia esercitato attività di commercio o di produzione con vendita o somministrazione;
  • aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque in qualità di titolare o legale rappresentante di un'impresa che abbia svolto attività di agenzia o rappresentanza in forma libera;
  • essere stato iscritto al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio alla data del 7 maggio 2010 (sono escluse le posizioni già cancellate a tale data);
  • aver superato, con esito positivo, apposito corso abilitante, organizzato o riconosciuto dalla Regione;

INCOMPATIBILITA’

L'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio è incompatibile:

  • con attività svolte in qualità di dipendente ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste dal contratto;
  • con l’attività di mediatore: per coloro che sono iscritti nel ruolo mediatori (anche provvisoriamente ai sensi della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 45166 del 6 maggio 2010) o che esercitino attività di mediazione o che comunque svolgano attività per le quali è prevista l'iscrizione in detti ruoli.

Un soggetto non può svolgere contemporaneamente per la medesima impresa l'attività sia come agente che come rappresentante. L'attività da denunciare al registro delle imprese può e deve essere solo una in base alle risultanze del/i mandato/i conferito/i.

COME ESERCITARE L’ATTIVITA’

Per esercitare l'attività di agente o di rappresentante di commercio l'impresa deve presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) (in vigore dal 30 luglio 2010),con istanza telematica  utilizzando il modulo Segnalazione certificata di inizio attivita' di agente/rappresentante di commercio - SCIA/AR,che accompagna il modulo previsto per iscrizione/variazione al Registro Imprese (moduli I1 – I2 – UL – S5), nel quale deve essere inserita la data di inizio dell'attività di agente o di rappresentante di commercio, che deve coincidere con la data di presentazione della S.C.I.A. e la descrizione dell'attività, specificando i prodotti.

La S.C.I.A. deve inoltre contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa.

La presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) consente di iniziare subito l’attività come impresa in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge e concede 60 giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare eventuali motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.

Ai fini dell’inoltro della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)  e della documentazione tramite Comunica si ricorda che i soggetti richiedenti devono firmare il modulo e tutte le autocertificazioni mediante firma digitale. Qualora non si possieda la firma digitale, la pratica dovrà essere inoltrata tramite un intermediario.

COSTI

Al momento della presentazione della S.C.I.A:

  • 168,00 euro per tasse di concessioni governative da versare su c/c postale n'8003 intestato a: Agenzia delle entrate Centro Operativo-Pescara (solo nel caso in cui l'impresa non abbia ottenuto l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio prima del giorno 8 maggio 2010);
  • l'importo dei diritti di segreteria previsti per la presentazione del modulo per iscrizione/variazione al Registro Imprese.

MODULISTICA

CANCELLAZIONE

L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio può avvenire nei seguenti casi:

  • per perdita di uno dei requisiti morali;
  • nei casi di incompatibilità;
  • quando intervenga un provvedimento di interdizione o inabilitazione;
  • per decesso del titolare.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Chiunque esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa è punito con la sanzione amministrativa da 516,00 euro a 2.066,00 euro.

Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

NORMATIVA

  • Legge 30 luglio 2010, n. 122
  • Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 45166 del 6 maggio 2010
  • Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE
  • Dir. 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
  • D.M. 21 agosto 1985
  • Legge del 3 maggio 1985 n. 204

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